(massima n. 1)
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", č necessario ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 216 R.D. che l'utilizzatore poi fallito sia entrato nella disponibilitā di fatto del bene. (fattispecie in tema di cessione di contratto di leasing in realtā mai portato ad esecuzione).