(massima n. 1)
Non è integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 p.p., n. 1 legge fall.) nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali riportata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversato nella sua integralità — dai soci che l'avevano prelevata — nelle casse della società prima della dichiarazione di fallimento; infatti ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta.