(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle societą collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la societą fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sģ da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della societą.