(massima n. 1)
In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, č necessaria una motivazione, anche implicita, sulla idoneitā dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico medio tempore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di rilievo la distanza di tempo dalle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento, essendo emerso che la societā si trovava in notevoli difficoltā finanziarie ed economiche sin dall'epoca della contestata distrazione).