(massima n. 1)
Non integra il fatto costitutivo del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.), un comportamento, ancorché doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attivitā di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura fallimentare o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento, posto che il momento cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa č quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non giā quello in cui sia stato commesso l'atto in ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il pregiudizio ai creditori oggetto di tutela deve essere valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla data di commissione, della condotta incriminatrice. Deriva, pertanto, che non integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.) la condotta dell'amministratore che ometta di addebitare gli interessi passivi su un prestito qualora non emerga dagli atti che il prestito non sia stato restituito o abbia in qualche modo prodotto un danno economicamente valutabile nei riguardi della societā concedente.