(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda č configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici, anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di un intero complesso aziendale, che si ipotizzava costituisse l'oggetto di una cessione fittizia, rilevando come nella specie, pur essendovi una distrazione di veicoli, dei dipendenti, di denaro e di locali della societā cedente successivamente fallita, non potesse configurarsi, in assenza della cessione dell'avviamento, una distrazione dell'intera azienda).