(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno da inadempimento, ex art. 1224, comma secondo c.c., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, senza che sia necessaria l'appartenenza ad una determinata categoria economico-produttiva, potendo il creditore assumere, in concreto, anche la semplice veste di medio e/o occasionale risparmiatore.