(massima n. 1)
Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una societā poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontā, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilitā del dolo, č sufficiente la consapevole volontā di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.