(massima n. 1)
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", ai fini della configurabilitā del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, č necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilitā, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di "leasing" (traslativo o di godimento).