(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, il previo concerto di tutti i soci, illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, in ordine all'alienazione di beni ad uno di essi appartenenti ben può essere desunto dall'attivo interessamento di tutti alla gestione dell'impresa, dagli stretti rapporti di parentela fra essi esistenti, dalla comunanza dello scopo e dal costante interessamento di tutti alle sorti del patrimonio della famiglia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta i soci di una società di fatto che avevano, di concerto fra loro, donato beni immobili di rilevante valore, destinati all'estinzione dei debiti della società, ad altro prossimo e più giovane congiunto, con l'evidente intento di mantenerli nell'ambito della disponibilità del gruppo familiare).