(massima n. 1)
Al fine della configurabilitā del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.) č necessario che sussista la consapevolezza del percettore della somma versata dall'imprenditore, successivamente dichiarato fallito in ordine allo stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontā di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.