(massima n. 1)
Il concordato non č causa di estinzione del reato di bancarotta semplice e non spiega effetto preclusivo della perseguibilitā del reato medesimo che presuppone soltanto la definitivitā della sentenza dichiarativa di fallimento. Invero secondo la legge fallimentare l'omologazione e l'esecuzione del concordato, cui segue quale effetto non giā la revoca ma la chiusura del fallimento, non determinano alcuna ripercussione sul procedimento per bancarotta.