(massima n. 1)
I vizi delle sentenze civili e degli atti che ne rappresentano gli antecedenti logici e cronologici non possono farsi valere se non attraverso le impugnazioni, che il legislatore appresta nello stesso processo, con la conseguenza che restano definitivamente sanate quando sia passata formalmente in giudicato la sentenza che ne sia direttamente e indirettamente inficiata. Pertanto la nullità conseguente alla mancata convocazione dell'imprenditore per essere sentito in camera di consiglio prima della dichiarazione di fallimento, soggiacendo anch'essa all'accennato regime giuridico, può essere fatta valere soltanto mediante quello specifico mezzo di impugnazione che è l'opposizione al fallimento e resta quindi sanata e comunque priva di ogni effetto quando ciò non avvenga.