(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie la prova del «maggior danno» subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dall'appartenenza del creditore ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate quale quella degli imprenditori commerciali. In tal caso per la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell'inflazione può essere utilizzata la presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi.