(massima n. 1)
Nel caso di domanda inerente a credito nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il principio, secondo il quale non si verifica temporanea improponibilitą della domanda medesima, quando, prima dell'instaurazione di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95, terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche se la liquidazione si apra in pendenza di giudizio di cassazione, poi conclusosi con pronuncia di annullamento con rinvio di quella sentenza.