(massima n. 1)
La norma dell'art. 95, comma terzo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 va interpretata estensivamente e deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda, avente natura costitutiva, del lavoratore diretta al riconoscimento della qualifica superiore, con la conseguenza che, intervenuto la liquidazione coatta amministrativa successivamente a tale decisione, il prestatore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria ovvero proseguire, previa rituale riassunzione, nel giudizio di impugnazione giā instaurato nei confronti del commissario liquidatore ex art. 201 legge fall., che č legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche passivamente a subirla.