(massima n. 1)
Poiché nella liquidazione coatta amministrativa ogni credito verso l'impresa che vi è assoggettata dev'essere accertato dal commissario liquidatore nell'esercizio di un'attività amministrativa, si verifica un temporaneo difetto di giuridizione del giudice ordinario a conoscere dell'azione promossa dal creditore. Conseguentemente, il giudice d'appello non può decidere nel merito, anche se medio tempore è cessata la liquidazione, ma, a norma dell'art. 353 c.p.c., deve rimettere le parti avanti al primo giudice che ha declinato la propria giurisdizione.