(massima n. 1)
I crediti nei confronti dell'impresa che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ivi inclusi quelli derivanti da rapporti di lavoro, devono essere fatti valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscere solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede. Ciò comporta un temporaneo difetto della giurisdizione, non della competenza del giudice medesimo, stante il carattere amministrativo dell'attività del commissario liquidatore, con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che abbia pronunciato su detti crediti, previo riconoscimento del relativo potere, è impugnabile non con regolamento di competenza, ma con impugnazione ordinaria.