(massima n. 1)
Qualora il lavoratore subordinato impugni il licenziamento intimatogli dal commissario liquidatore di un'impresa messa in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere il pagamento di mensilitą retributive, a titolo di risarcimento del danno, e la reintegrazione nel posto di lavoro, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere temporaneamente negata sulla prima domanda, atteso che tutte le pretese creditorie, ivi incluse quelle derivanti da obbligazioni contratte dagli organi della liquidazione, vanno fatte valere nella procedura amministrativa di formazione del passivo davanti al predetto commissario, mentre deve essere affermata con riguardo alla seconda domanda, che esula dall'ambito di detta procedura amministrativa, indipendentemente dal titolo del licenziamento ed a prescindere da ogni questione di merito sulla possibilitą di ottenere dalla liquidazione il ripristino del rapporto di lavoro.