(massima n. 1)
Il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a domande proposte nei confronti dell'impresa messa in liquidazione coatta amministrativa per far valere pretese creditorie, incluse quelle derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, siano esse anteriori o posteriori all'instaurazione della procedura, deve essere affermato anche nel caso di richiesta di corresponsione di acconti su detti crediti, ovvero di azione di rivendicazione, restituzione o separazione di beni mobili, rientrando tutte le indicate istanze fra quelle da avanzarsi davanti al commissario liquidatore nella fase amministrativa di formazione dello stato passivo (salvo restando il successivo intervento del giudice ordinario sulle eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo).