(massima n. 1)
Con riguardo alla domanda proposta nei confronti di un'impresa messa in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori all'instaurazione di detta procedura, inclusi quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa da far valere in via amministrativa dinanzi al commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del predetto giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo.