(massima n. 1)
Con riguardo alla controversia promossa dal dipendente di un'impresa di assicurazioni, per conseguire, fra l'altro, la condanna di detta datrice di lavoro al pagamento di spettanze retributive, l'assoggettamento di quest'ultima a liquidazione coatta amministrativa non può implicare difetto, nemmeno temporaneo, della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla procedura amministrativa contemplata per la formazione del passivo dagli artt. 207 - 209 della l. fall., trattandosi di situazione che non incide sull'individuazione dell'organo giurisdizionale munito di cognizione su quella domanda, ma rileva solo sotto il diverso profilo dell'eventuale improponibilità od improcedibilità della domanda stessa.