(massima n. 1)
Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale l'attribuzione al commissario liquidatore della prima fase di accertamento dei crediti determina una situazione di temporanea improponibilitą della domanda in sede giudiziaria (non di difetto di giurisdizione del giudice ordinario), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, in virtł dell'art. 83 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385.