(massima n. 1)
In caso di sottoposizione di societā a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento o il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della relativa procedura, č sottratto al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa innanzi al commissario liquidatore, ferma restando l'assoggettabilitā del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.