(massima n. 1)
La sottoposizione di una societą a liquidazione coatta amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale; pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende né interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale ovvero l'effettuazione di atti di messa in mora valgono ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, c.c., fino alla chiusura della procedura concorsuale.