(massima n. 1)
La prova del maggior danno subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta, in via presuntiva, dalla sua appartenenza ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate, quale quella degli imprenditori commerciali, relativamente alle quali vale la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario. Ne consegue che, quando il creditore sia un ente che dispone di finanziamenti pubblici corrisposti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (nella specie, si trattava di un Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale), la mera allegazione della sua qualità non consente l'applicabilità dei menzionati criteri presuntivi, né in ordine alla sussistenza del danno, né in ordine alla sua quantificazione.