(massima n. 1)
In materia di risarcimento danni conseguenti ad attivitą venatoria, ove la societą assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si determina, oltre alla perdita della capacitą (anche) processuale degli organi societari, anche la temporanea improcedibilitą - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.