(massima n. 1)
In tema di risarcimento, ex art. 1224, secondo comma, c.c., del «maggior danno» che il creditore, il quale abbia la qualitą di imprenditore commerciale (nella specie, titolare di farmacia che abbia fornito farmaci in favore di una USL), deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, la presunzione di ricorso al credito da parte dello stesso si connette alla normalitą del finanziamento, salvo che non si provi la specifica e permanente sufficienza dell'autofinanziamento, pur in presenza di ritardi considerevoli nell'adempimento di obblighi solutori di consistenti somme da parte del debitore, solo in tal caso dovendosi limitare la liquidazione del maggior danno alla sola perdita del differenziale dei frutti ed interessi attivi rispetto all'interesse legale.