(massima n. 1)
In tema di amministrazione controllata, diversamente da quanto accade nel concordato preventivo, gli effetti di cui agli artt. 167 e 168 della legge fall., che si riassumono nella cristallizzazione del patrimonio dell'imprenditore, non retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura concorsuale, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 188, secondo comma, della legge fall., sia la mancata previsione di strumenti di cui l'imprenditore possa avvalersi, nel periodo compreso tra la proposizione del ricorso e il suo accoglimento, per il compimento di atti dispositivi astrattamente riconducibili all'art. 167, secondo comma, della legge fall., ma rientranti nella gestione ordinaria dell'impresa. La pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale segna pertanto il discrimine fra il libero esercizio dell'attivitą imprenditoriale e la sua continuazione entro i limiti connessi alle esigenze della procedura, che impongono la previa autorizzazione del giudice delegato ai fini del compimento dei predetti atti, i quali, se posti in essere anteriormente, non producono gli effetti di cui agli artt. 167, secondo comma, e 173, secondo comma, della legge fall., ferma restando la rilevanza che essi possono assumere nell'ambito del giudizio di meritevolezza preordinato alla concessione di ulteriori benefici (nella specie, la successiva ammissione al concordato preventivo), qualora evidenzino una lesione degli interessi dei creditori sintomatica di una gestione inadeguata dell'impresa.