(massima n. 1)
Il tribunale fallimentare, nel disattendere la domanda di ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata, ha il potere-dovere, su istanza dei creditori, ovvero anche d'ufficio, a norma dell'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di dichiarare contestualmente il fallimento, nel concorso delle prescritte condizioni, senza che si renda a tal fine necessario, ove detta declaratoria venga resa sulla base degli elementi gią acquisiti e sui quali sia stato sentito il debitore, una nuova convocazione del debitore stesso in camera di consiglio.