(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto di specificità dell'impugnazione, il ricorso per cassazione proposto contro il decreto del tribunale che ammette l'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata, se, basato il ricorso su un motivo di difetto di motivazione, il ricorrente, anziché indicare quali siano gli specifici fatti non considerati dal tribunale e che avrebbero potuto logicamente condurre a diversa decisione circa la sussistenza delle condizioni di ammissione alla procedura, si limiti a sostenere che, a riguardo di tali condizioni, il decreto presenta una motivazione stereotipa e non correlata alle concrete risultanze degli atti.