(massima n. 1)
L'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata, a norma degli artt. 187 e 188 L. fall., richiede il positivo riscontro non solo delle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 legge cit. (ai quali rinvia il primo comma dell'art. 187), ma anche del carattere temporaneo delle difficoltà economiche dell'istante, della comprovata possibilità del loro superamento mediante la procedura e della «meritevolezza» del beneficio. La sussistenza del requisito, di carattere soggettivo, della «meritevolezza», non può farsi derivare dalla ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 160 e 187 cit., ma deve invece il giudice accertare l'attitudine dell'imprenditore - o, in caso di esercizio associato dell'impresa, dei suoi amministratori - a sfruttare l'obiettiva possibilità di superare la crisi, traendo il proprio convincimento, in base alle emergenze processuali, dall'analisi delle qualità tecnico-professionali dell'imprenditore (o degli amministratori) e tenendo conto della correlazione esistente tra crisi dell'impresa ed errori gestionali, nonché dell'eventuale mutamento dei responsabili della gestione.