(massima n. 1)
Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entitā del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando alleghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante a lui spettante, null'altro č tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata al risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore.