(massima n. 1)
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la natura non imprenditoriale del creditore non preclude la possibilitą che gli venga riconosciuto, ove fornisca la prova relativa, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., atteso che la qualitą imprenditoriale non rileva di per sé ai fini dell'accertamento dell'esistenza di quel danno, ma eventualmente solo a fini probatori, nel senso della possibilitą riconosciuta all'imprenditore commerciale di avvalersi di presunzioni onde fornire la prova del danno, pari alla svalutazione monetaria, conseguente al ritardo nell'adempimento da parte del soggetto obbligato.