(massima n. 1)
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il danno da svalutazione monetaria che il debitore č tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., ove il creditore sia riuscito a procurarsi ugualmente la somma a lui dovuta mediante ricorso al credito bancario, non riguarda detta somma, bensė gli oneri economici connessi al conseguimento della stessa, i quali soltanto se ed in quanto il debitore non deduca e provi la possibilitā per il creditore di provvedere ai suoi bisogni con mezzi meno onerosi rappresentano un danno risarcibile, nei limiti dell'art. 1227 c.c., e, quindi, un credito di valore, con conseguente necessitā di operare la rivalutazione del relativo importo, in sede di determinazione giudiziale del medesimo, al fine di reintegrare il patrimonio del creditore. L'indicata determinazione deve correlarsi all'entitā dell'anticipazione bancaria richiesta, alla durata dell'operazione ed al livello del tasso d'interesse praticato dalla banca in relazione sia all'entitā dell'anticipazione, sia alla durata dell'operazione, ovvero, in mancanza di tali elementi, al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.