(massima n. 1)
La regola contenuta nel terzo comma dell'art. 95 l. fall. — secondo la quale, se il creditore risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione nel caso che non si voglia ammettere il credito al passivo del fallimento — comporta che, qualora il curatore abbia proposto impugnazione e il creditore abbia chiesto con appello incidentale la corresponsione degli interessi sul proprio credito, la relativa sentenza non può statuire la condanna della curatela del fallimento appellante, ma deve limitarsi a condannare il debitore (nella specie, la fallita società irregolare e i soci illimitatamente responsabili).