(massima n. 1)
Il danno, che il creditore di somma di danaro deduca d'aver subito, per il ritardo con cui ne è stato accertato il diritto a cagione della resistenza frapposta in giudizio dal debitore ancorché con dolo o colpa grave, deve essere considerato conseguenza immediata e diretta non di lite temeraria, bensì dell'inadempimento, e deve perciò trovare risarcimento non in base all'art. 96, comma primo, c.p.c., ma in base all'art. 1224, comma secondo, c.c., quante volte il danno consista nel pregiudizio risentito dal creditore per effetto della perdita del potere d'acquisto subito dalla moneta nel corso del giudizio, ricollegandosi così al mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione originaria.