(massima n. 1)
L'ammissione al passivo con riserva di un credito condizionale qualifica da riconoscersi al fideiussore che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita per quanto attiene all'esercizio delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore fallito non contiene alcuna delibazione favorevole circa l'esistenza del credito e non determina alcun giudicato endofallimentare sull'esistenza del credito, atteso che il credito condizionale č del tutto eventuale nel suo stesso venire ad esistenza, la riserva attenendo proprio all'evento costitutivo del diritto fatto valere. Ne deriva, pertanto, che, durante il corso della procedura fallimentare, in sede di scioglimento della riserva deve ritenersi sempre aperta ogni questione riguardante il detto credito, senza alcuna possibilitā per il creditore condizionale di richiamarsi alla definitivitā dello stato passivo come situazione preclusiva di una eventuale esclusione del credito in dipendenza della sorte dell'evento condizionante; come pure deve riconoscersi la spettanza in capo al curatore del potere di opporsi all'ammissione in via definitiva del credito condizionale sollevando tutte quelle eccezioni (tra cui quella relativa all'avvenuto pagamento, da parte del fideiussore, di un debito giā estinto) ostative all'insorgere del credito (di regresso).