(massima n. 1)
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosene escludere la sua successiva acquisizione. Ne consegue che l'acquisto di un bene con patto di riservato dominio da parte del fallimento non preclude all'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria, anche se la condizione di efficacia del negozio di alienazione (e cioč il pagamento dell'ultima rata del prezzo) non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata, atteso che il riconoscimento del credito come ipotecario č destinato a rimanere precluso allorchč (come nella specie) esso venga richiesto per la prima volta con una nuova domanda dopo l'approvazione dello stato passivo che aveva ammesso il credito de quo come chirografario.