(massima n. 1)
In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del coltivatore diretto del fondo per i corrispettivi dei prodotti conferiti alla cooperativa di cui è socio e non pagati, non è configurabile la causa di prelazione ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 4, c.c., in quanto essa si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che possa ricorrere un qualche collegamento con ulteriori contratti; la non omogeneità di situazioni comporta altresì la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma ex artt. 3, 35 e 45 Cost., essendo inammissibile una pronuncia che volga ad un'estensione della causa di prelazione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che, riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto — richiamando il valore di eccezione alla par condicio creditorum delle norme sui privilegi — che il coltivatore diretto il quale sia anche socio deriva da tale qualità l'obbligo al conferimento del prodotto ma al contempo assume un rischio d'impresa, con uno statuto di poteri, diritti partecipativi sulla società e specifici vantaggi, non potendo allora conseguire un inammissibile soddisfacimento preferenziale sul patrimonio della società con compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire).