(massima n. 1)
La sentenza che, definendo il giudizio di opposizione allo stato passivo, accerti l'inopponibilità del credito, perché basato su scrittura priva di data certa, non esclude la sua efficacia tra le parti, ma soltanto la sua anteriorità al fallimento, sicché il giudicato formatosi sul punto non può essere di ostacolo alla proposizione della stessa domanda nei confronti del debitore tornato in bonis; siffatto principio trova applicazione anche allorché si tratti di cambiali, sia quando siano prodotte come prova di una promessa di pagamento, sia quando sia esercitata l'azione cambiaria, poiché anche in questo caso il giudizio di opposizione allo stato passivo concerne il trattamento della prova scritta che è l'unica data e l'unica possibile.