(massima n. 1)
In tema di inadempimento di debiti pecuniari il coefficiente di rivalutazione monetaria può essere determinato dal giudice di merito in un'unica globale misura esprimente l'entità del deprezzamento monetario verificatosi durante l'intero periodo della mora debendi e fino alla determinazione definitiva dell'an e del quantum operata con la sentenza d'appello solo se il credito fatto valere ed accertato in giudizio non abbia subito, nel corso del medesimo, decurtazioni per effetto di versamenti effettuati dal debitore; quando, invece, tali versamenti vi siano stati, dovendo il coefficiente di rivalutazione essere applicato alla parte del credito ancora insoluta alle date dei pagamenti in conto, esso non può più essere determinato in una misura unica per l'intero arco temporale della mora debendi, ma deve essere calcolato distintamente su ciascuna delle quote dell'insoluto alle date suddette, ed in funzione della progressiva diminuzione, «a scalare», della durata della mora del debitore.