(massima n. 1)
In tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore la volontà di recedere dal contratto e di incamerare la ricevuta caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, c.c., e promossa, prima del fallimento del promissario acquirente, domanda giudiziale diretta alla declaratoria della legittimità dell'avvenuto esercizio del mezzo di autotutela per reagire all'altrui inadempimento, imputabile e di non scarsa importanza, il sopravvenuto fallimento di quest'ultimo preclude al curatore di paralizzare, attraverso l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'emissione di una sentenza, opponibile alla massa dei creditori, che, accogliendo la domanda del promittente venditore, accerti, con effetto "ex tunc", l'intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali.