(massima n. 1)
Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere - stante l'indisponibilitą dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo - la facoltą di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, neppure consente di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 9 gennaio 2005, n.6) prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta; e, tale principio vale anche qualora il promittente venditore abbia gią promosso, prima del fallimento, l'azione di risoluzione del preliminare di vendita.