(massima n. 1)
Con riguardo al contratto di agenzia, nel caso di fallimento del preponente ove il curatore a norma del quarto comma dell'art. 72 legge fallimentare si sia avvalso della facoltà di risolvere gli affari promossi dall'agente ma non ancora eseguiti, la loro mancata esecuzione non ha luogo per una causa imputabile al preponente — ai sensi dell'art. 1749 c.c. — essendo i relativi obblighi soggetti ai rigorosi limiti degli artt. 42 e 72 legge fallimentare in funzione degli interessi del fallimento, e non fa sorgere, pertanto, il diritto dell'agente alla provvigione.