(massima n. 1)
Il risarcimento dei danni da fatto illecito non ha contenuto diverso o più ampio di quello dovuto per la inadempienza contrattuale, per cui — in entrambi i casi, solo quando il danno da risarcire si riferisca a cosa diversa dal denaro, il dovuto risarcimento sostanzia un debito di valore, mentre allorché il danno consiste nella perdita di una somma di denaro, il debito di risarcimento è e rimane debito di valuta soggetto al principio nominalistico ed alla regolamentazione di cui all'art. 1224 c.c. con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la svalutazione monetaria sopravvenuta non può costituire titolo autonomo di danni, salva la possibilità per il creditore di allegare e dimostrare di aver risentito un concreto maggior pregiudizio derivante dalla variazione del potere di acquisto della moneta.