(massima n. 1)
La facoltà del curatore del fallimento di scegliere fra lo scioglimento o l'esecuzione del contratto di vendita non ancora eseguito, ai sensi e nei casi di cui all'art. 72 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non trova ostacolo nella circostanza che il curatore medesimo abbia infruttuosamente esercitato il recesso contemplato dall'art. 1385 c.c. (per il caso di pattuizione di caparra confirmatoria), sentendosi disconoscere in giudizio i relativi requisiti, atteso che tale ultimo recesso, fondato sull'inadempimento colposo dell'altro contraente (da valutarsi in base al parametro fissato dall'art. 1455 c.c.), non può implicare di per sé la volontà di avvalersi del diverso recesso che la norma fallimentare accorda indipendentemente dalla colpa.