(massima n. 1)
Con riguardo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora prima della sua esecuzione intervenga il fallimento del promittente-venditore, il curatore del fallimento oltre alla scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto (art. 72, quarto comma, L. fall.) può legittimamente astenersi dall'effettuare una scelta, sia momentaneamente sia definitivamente, ove protragga la posizione di disinteresse fino alla chiusura della procedura concorsuale e la chiusura stessa non richieda la liquidazione del bene oggetto del contratto preliminare (nella specie, il fallimento era stato chiuso con un concordato). In tale ultima ipotesi, il rapporto contrattuale, dopo la chiusura della procedura concorsuale, riprende la sua normale efficacia tra le parti originarie, od i loro eventuali successori, salvo il verificarsi di prescrizioni.