(massima n. 1)
Al credito vantato dalla societą di factoring a titolo di rimborso dei corrispettivi versati alla societą (poi fallita) a seguito di cessione dei crediti per canoni scaduti di sublocazione non va applicato il disposto dell'art. 7 della legge n. 52 del 1991, che riconosce il carattere di massa al debito di restituzione al cessionario del corrispettivo pagato, se il curatore si sia avvalso della facoltą di recesso dal contratto di factoring. (Nella specie, la societą, poi fallita, era conduttrice di un intero complesso immobiliare ed aveva sublocato le singole porzioni del complesso stesso, cedendo ad una societą di factoring i crediti costituiti dai canoni di sublocazione che sarebbero maturati nel futuro del rapporto. Dichiarato il fallimento della conduttrice, il curatore era receduto dal contratto di locazione con il proprietario del complesso immobiliare. La S.C., enunciando il massimato principio, ha cassato la sentenza che aveva ammesso al passivo la cessionaria in via di prededuzione).