(massima n. 1)
La chiusura del fallimento ed il conseguente ritorno in bonis dell'impresa gią dichiarata fallita consentono a quest'ultima la prosecuzione delle sole azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni di interesse riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito e che possono essere riassunti (ove siano stati dichiarati interrotti) da chi vi abbia interesse, solo ai fini dell'emanazione di una pronuncia circa la loro improcedibilitą e, in ogni caso, per provvedere alle spese processuali; ne consegue la sopravvenuta inammissibilitą, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione gią interposto dalla curatela avverso la sentenza d'appello (pronunciata, nella specie, in relazione a domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di vendita) con riguardo alla denunciata violazione della regola dello scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fall., trattandosi di norma eccezionale posta ad esclusiva tutela della massa dei creditori, terzi rispetto al contratto, e della realizzazione della par condicio creditorum.